AGEVOLAZIONI PRIMA CASA "UNDER 36"

Nuova vita per le agevolazioni prima casa per "under 36"

La legge n. 18 del 23 febbraio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), portante conversione con modificazioni del D.L.  n. 215/2023 riporta in vigore le agevolazioni per gli acquisti di prime case da parte dei soggetti "under 36", anche se con limitazioni. L'articolo 64, commi 6,7,8,9 e 10 del D.L. n. 73/2021 convertito con la legge 106/2021 aveva introdotto le cosiddette agevolazioni "under 36" in base alle quali:

a) gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione (tranne quelle di categoria catastale A1 - A8 e A9) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse erano esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non avessero ancora compiuto trentasei annidi età nell'anno in cui l'atto era rogitato e che avessero un valore dll'indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE), stabilito ai sensidel regolamento di cui al DPCM n. 159/2013, non superiore a 40.000,00 euro annui;

b) per i predetti atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), era attribuito agli acquirenti che non avessero ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto era stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

c) i finanziamenti erogati con l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorressero le condizioni e i requisiti di cui al citato comma 6, e semprechè la sussistenza degli stessi risultasse da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, erano esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione del 0,25% dall'art. 18 DPR  n. 601/1973.

Tutte le predette agevolazioni, più volte prorogate erano cessate e venute mene il 31.12.2023.

ora, tramite un emendamento appositamente inserito in sede di conversione del predetto Decreto legge n. 215/2023, l'agevolazione per gli acquisti diprime case di abitazione da parte di giovani "under 36" aventi i requistiti di cui al citato D.L. 73/2021 risorge e trova nuova vita, anche se con delle specifiche limitazioni.

La legge 18/2024 dispone infatti che all'art. 3 del citato Decreto oggetto di conversione con modificazioni, prevede espressamente che le agevolazioni di cui all'art. 64, commi 6,7 e 8 del D:L. n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato art. 64 (e pertanto entro il 31 dicembre 2023) sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che il contratto definitivo di compravendita sia stipulato entro il 31 dicembre 2024, e ciò anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.

Merita attenzione la formulazione della norma, in base alla quale il preliminare deve essere non solo stipulato ma anche registrato entro il 31 dicembre 2023 per far si che il definitivo sia agevolato. Presumibilmente con tale formulazione il legislatore ha inteso far si che la nuova norma possa applicarsi solo in correlazione a preliminari aventi data certa.